Di fondamentale importanza, per la gestione ed amministrazione degli ospedali del granducato, fu il Motuproprio del 17 febbraio 1818, con il quale vennero stabiliti alcuni criteri precisi ed omogenei. Fino a quel momento, infatti, l'esecuzione delle disposizioni vigenti era stata affidata "all'arbitrio dei [vari] rettori e spedalinghi [...] ed alla sorveglianza di Dicasteri diversi". Grazie al contributo della Deputazione centrale sugli ospedali si giunse, invece, alla definizione di disposizioni più chiare, alle quali obbedirono anche i rettori degli stabilimenti fiorentini. In ogni ospedale dovevano trovarsi, in numero variabile in base alla capacità recettiva delle strutture e allo stato economico delle stesse, alcuni "letti paganti", per i quali l'ospedale riceveva da parte del malato o da altri per esso, una tassa "corrispondente alla spesa giornaliera del letto occupato", alcuni "letti a mezza paga", per i quali era richiesta la metà della tassa predetta, e alcuni "letti gratuiti". Per essere ammessi nei letti paganti occorrevano "i requisiti di malattia curabile, di causa giusta ed urgente, per cui debba accordarsi asilo nel pubblico Spedale a preferenza della casa particolare del malato, e di solvibilità, ossia potenza a pagare"; per l'ammissione ai letti semipaganti erano richiesti i requisiti di "malattia curabile e povertà"; per quelli gratuiti, infine, i requisiti di "malattia curabile e miserabilità". I malati miserabili avevano diritto di priorità nell'essere ammessi negli ospedali, fino all'esaurimento dei posti nei letti gratuiti; una volta esauriti i letti gratuiti i malati miserabili venivano ammessi negli ospedali delle loro Comunità, ma a carico delle medesime, che dovevano poi reintegrare i pii stabilimenti della spesa di spedalità. Quanto ai requisiti per l'ammissione negli stabilimenti, quello di malattia curabile doveva esser riconosciuto da appositi "medici revisori" o dai medici di servizio dell'ospedale, quello di "causa giusta ed urgente" era riconosciuto dal commissario dell'ospedale, quello di povertà o di miserabilità doveva esser giustificato con un certificato del parroco e "visto" dal Gonfaloniere e dal Giusdicente, quello di solvibilità veniva "posto in essere dall'anticipazione o deposito della retribuzione di un mese e dalla dazione di un idoneo mallevadore, o dal certificato del Gonfaloniere". Ogni anno i rettori e commissari degli ospedali dovevano presentare, all'Ufficio della Deputazione centrale, un bilancio preventivo delle spese per l'anno seguente e rendere conto della loro amministrazione coerentemente al bilancio presentato l'anno precedente. | | |
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