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19 ago 2010


LA GESTIONE DEGLI SPEDALI A FIRENZE PRIMA DELLE AZIENDE SANITARIE

Di fondamentale importanza, per la gestione ed amministrazione degli ospedali del granducato, fu il Motuproprio del 17 febbraio 1818, con il quale vennero stabiliti alcuni criteri precisi ed omogenei. Fino a quel momento, infatti, l'esecuzione delle disposizioni vigenti era stata affidata "all'arbitrio dei [vari] rettori e spedalinghi [...] ed alla sorveglianza di Dicasteri diversi". Grazie al contributo della Deputazione centrale sugli ospedali si giunse, invece, alla definizione di disposizioni più chiare, alle quali obbedirono anche i rettori degli stabilimenti fiorentini. In ogni ospedale dovevano trovarsi, in numero variabile in base alla capacità recettiva delle strutture e allo stato economico delle stesse, alcuni "letti paganti", per i quali l'ospedale riceveva da parte del malato o da altri per esso, una tassa "corrispondente alla spesa giornaliera del letto occupato", alcuni "letti a mezza paga", per i quali era richiesta la metà della tassa predetta, e alcuni "letti gratuiti". Per essere ammessi nei letti paganti occorrevano "i requisiti di malattia curabile, di causa giusta ed urgente, per cui debba accordarsi asilo nel pubblico Spedale a preferenza della casa particolare del malato, e di solvibilità, ossia potenza a pagare"; per l'ammissione ai letti semipaganti erano richiesti i requisiti di "malattia curabile e povertà"; per quelli gratuiti, infine, i requisiti di "malattia curabile e miserabilità". I malati miserabili avevano diritto di priorità nell'essere ammessi negli ospedali, fino all'esaurimento dei posti nei letti gratuiti; una volta esauriti i letti gratuiti i malati miserabili venivano ammessi negli ospedali delle loro Comunità, ma a carico delle medesime, che dovevano poi reintegrare i pii stabilimenti della spesa di spedalità. Quanto ai requisiti per l'ammissione negli stabilimenti, quello di malattia curabile doveva esser riconosciuto da appositi "medici revisori" o dai medici di servizio dell'ospedale, quello di "causa giusta ed urgente" era riconosciuto dal commissario dell'ospedale, quello di povertà o di miserabilità doveva esser giustificato con un certificato del parroco e "visto" dal Gonfaloniere e dal Giusdicente, quello di solvibilità veniva "posto in essere dall'anticipazione o deposito della retribuzione di un mese e dalla dazione di un idoneo mallevadore, o dal certificato del Gonfaloniere". Ogni anno i rettori e commissari degli ospedali dovevano presentare, all'Ufficio della Deputazione centrale, un bilancio preventivo delle spese per l'anno seguente e rendere conto della loro amministrazione coerentemente al bilancio presentato l'anno precedente.

 
  
  
 
  
  
 


 

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